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Legge 1368/1956

Art. 25 — I volontari del C.E.M.M

ELI /it/legge/1956/11/27/1368/art/25parte di Legge 1368/1956
Art. 25. I volontari del C.E.M.M. che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino vincolati alla ferma volontaria a premio di anni cinque, di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, possono chiedere la commutazione di tale ferma in quella di anni sei di cui all'art. 1 della presente legge e a tal fine sara' computato in aggiunta alla ferma quinquennale il periodo di otto mesi di frequenza del corso ordinario. Le domande devono essere presentate almeno tre mesi prima del termine della ferma di anni cinque o nel minor periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il compimento della ferma stessa. I volontari vincolati alla ferma di anni cinque che non chiedano la commutazione di ferma o che, avendola chiesta, non l'ottengano conseguono la qualifica di comune di prima classe e l'avanzamento a sottocapo secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. Compiuta la ferma di anni cinque, sono congedati con il grado di sottocapo.

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