Legge 1368/1956
Art. 12 — I sergenti riprovati agli esami finali possono ripetere le prove nelle quali sono rimandati nell'anno success…
Art. 12. I sergenti riprovati agli esami finali possono ripetere le prove nelle quali sono rimandati nell'anno successivo, senza frequentare nuovamente il corso. Coloro che superano la prova di riparazione sono scrutinati per l'avanzamento a secondo capo, col criterio della scelta comparativa, con i sergenti che hanno sostenuto l'esame nello stesso anno e ne seguono le sorti ai fini dell'avanzamento e del trasferimento in servizio permanente. Coloro che non superano la prova di riparazione sono congedati col grado di sergente, salvo che non siano ammessi ai vincoli di ferma volontaria annuale di cui al successivo art. 13.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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