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Legge 1137/1955

Art. 91 — Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il …

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Art. 91. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 98, ripetere i corsi e gli esami.

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