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Legge 1137/1955

Art. 73 — Ai fini dell'avanzamento e' valido il periodo di imbarco su navi della Marina militare in armamento o in rise…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/73parte di Legge 1137/1955
Art. 73. Ai fini dell'avanzamento e' valido il periodo di imbarco su navi della Marina militare in armamento o in riserva, nonche' il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato, purche' addette ai servizi dello Stato, o a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizi di emigrazione. E' altresi' valido il periodo di imbarco compiuto su piroscafi della Marina mercantile per istruzione professionale. La meta' del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto per intero su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato maggiore della Marina e' considerato, ai fini dell'avanzamento, quale imbarco in comando di forze navali. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto su navi della Marina militare in armamento o in riserva o presso enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie del Corpo di appartenenza.

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