Legge 1137/1955
Art. 71 — L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di …
Art. 71. L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequenti con ritardo il corso prescritto ai fini dell'avanzamento, qualora in base ai risultati del corso debba conseguire un vantaggio di carriera, e' considerato come se avesse acquisito il titolo alla stessa data in cui lo acquisirono i pari grado con i quali avrebbe dovuto frequentare il corso. Il tenente che, in applicazione dell'art. 63, quarto comma, ripeta il corso, non puo' conseguire vantaggio di carriera.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 71.
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