Legge 1137/1955
Art. 7 — I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo della Marina, sono i seguent…
Art. 7. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo della Marina, sono i seguenti: Corpo di stato maggiore: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo del genio navale: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo delle armi navali: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo sanitario: ruolo medici; ruolo farmacisti; Corpo di commissariato: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo delle capitanerie di porto: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo equipaggi militari marittimi: ruolo servizi nautici; ruolo servizi macchina; ruolo servizi tecnici; ruolo servizi contabili; ruolo servizi portuali. Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di completamento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo se appartenenti al Corpo sanitario e al Corpo equipaggi militari marittimi, e in ruoli unici distinti per Corpo se appartenenti al Corpo di stato maggiore, al Corpo del genio navale, al Corpo delle armi navali, al Corpo di commissariato e al Corpo delle capitanerie di porto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 7.
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