Legge 1137/1955
Art. 68 — I maggiori e i capitani del Servizio tecnico di artiglieria e del Servizio tecnico della motorizzazione sono …
Art. 68. I maggiori e i capitani del Servizio tecnico di artiglieria e del Servizio tecnico della motorizzazione sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il sesto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquote di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del settimo anno di permanenza nel grado. La promozione dei capitani non puo' essere in alcun caso disposta con decorrenza anteriore alla data del trasferimento dell'ufficiale nel Servizio tecnico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 68.
Modifica · 1
- L. 1622/11 — Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esautoritativoha disposto (con l'art. 9) la modifica dell'art. 68, comma 1.
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