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Legge 1137/1955

Art. 59 — L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ha luogo: nel ruolo unico degli …

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/59parte di Legge 1137/1955
Art. 59. L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ha luogo: nel ruolo unico degli ufficiali generali provenienti dalle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di generale di corpo d'armata; nel ruolo dell'Arma dei carabinieri, sino al grado di generale di divisione dell'Arma stessa; nei ruoli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di colonnello. I colonnelli di detti ruoli concorrono alla promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali; nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), sino al grado di tenente generale; nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti), del Servizio di amministrazione, del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale; nel ruolo del Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), sino al grado di colonnello.

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