Legge 1137/1955
Art. 57 — Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita' o enti organicam…
Art. 57. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita' o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita' o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi. Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'Esercito e' valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 57.
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