Legge 1137/1955
Art. 51 — L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'art
Art. 51. L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'art. 35 e' nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianita', o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 49.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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