Legge 1137/1955
Art. 47 — Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabel…
Art. 47. Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono rinviate al 1 gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale data. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo. Le promozioni in aumento decorrono dal 1 gennaio di tale anno. Nei casi indicati nei commi precedenti e' in facolta' del Ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione in numero sufficiente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 47.
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