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Legge 1137/1955

Art. 43 — L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento e' promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/43parte di Legge 1137/1955
Art. 43. L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento e' promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore. La promozione a generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti e' effettuata previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'ufficiale, per il quale il Consiglio dei Ministri deliberi che non sia promosso, e tolto dal quadro di avanzamento e collocato a disposizione dalla data della deliberazione. All'ufficiale promosso e' attribuita nel nuovo grado anzianita' corrispondente alla data della vacanza. La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale e' promosso anche se non esista vacanza; in tali casi l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza.

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