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Legge 1137/1955

Art. 24 — La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichia…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/24parte di Legge 1137/1955
Art. 24. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

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