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Legge 1137/1955

Art. 195 — L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono …

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/195parte di Legge 1137/1955
Art. 195. L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nella ausiliaria con anticipo rispetto al limite di eta' o al periodo di permanenza nella posizione di "a disposizione" previsto dall'art. 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali; sono concesse in tal caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennita' di cui agli articoli 67 e 68 della legge predetta.

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