Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 177
Legge 1137/1955

Art. 177 — L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica, che siano…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/177parte di Legge 1137/1955
Art. 177. L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica, che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri senza incorrere nell'esclusione definitiva dall'avanzamento ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni possono essere valutati per l'avanzamento.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 176 Art. 178 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.