Legge 1137/1955
Art. 177 — L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica, che siano…
Art. 177. L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica, che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri senza incorrere nell'esclusione definitiva dall'avanzamento ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni possono essere valutati per l'avanzamento.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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