Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 171
Legge 1137/1955

Art. 171 — In temporanea deroga all'art

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/171parte di Legge 1137/1955
Art. 171. In temporanea deroga all'art. 46, fino alla completa copertura dei posti di colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, le promozioni a, tale grado si effettuano in base al numero dei posti vacanti nel grado stesso. I tenenti colonnelli non possono essere promossi se non hanno compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima prescritta dalle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge. Per la formazione dei quadri di avanzamento sono valutati tutti i tenenti colonnelli che hanno compiuto l'anzianita' suddetta o che la compiono nell'anno cui il quadro si riferisce.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 170 Art. 172 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.