Legge 1137/1955
Art. 167 — L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina, che per una s…
Art. 167. L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina, che per una sola volta siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento o cancellati dal quadro di avanzamento ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, possono essere valutati per l'avanzamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.