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Legge 1137/1955

Art. 167 — L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina, che per una s…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/167parte di Legge 1137/1955
Art. 167. L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina, che per una sola volta siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento o cancellati dal quadro di avanzamento ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, possono essere valutati per l'avanzamento.

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