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Legge 1137/1955

Art. 16 — La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) da un generale di corpo d'armata, presi…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/16parte di Legge 1137/1955
Art. 16. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) da un generale di corpo d'armata, presidente; b) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli, rispettivamente, delle Armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio; c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del rispettivo servizio. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente e' fatta annualmente su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Esercito. Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello piu' anziano destinato alla direzione generale. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori.

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