Legge 1137/1955
Art. 16 — La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) da un generale di corpo d'armata, presi…
Art. 16. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) da un generale di corpo d'armata, presidente; b) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli, rispettivamente, delle Armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio; c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del rispettivo servizio. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente e' fatta annualmente su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Esercito. Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello piu' anziano destinato alla direzione generale. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 16.
Modifica · 1
- L. 1622/11 — Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esautoritativoha disposto (con l'art. 9) la modifica dell'art. 16, comma 1, lettera c).
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