Legge 1137/1955
Art. 14 — La Commissione superiore di avanzamento della Marina e' composta: a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono …
Art. 14. La Commissione superiore di avanzamento della Marina e' composta: a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di Capo di Stato maggiore della Marina e di presidente della Sezione marina del Consiglio superiore delle Forze armate; b) dagli ammiragli di squadra che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al coniando in capo di dipartimento militare marittimo; c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado, o piu' anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo. Assume la presidenza il Capo di Stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra piu' anziano tra i presenti. La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano di fregata ad ammiraglio di divisione o gradi corrispondenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 14.
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