Legge 1137/1955
Art. 130 — La promozione per merito di guerra e' conferita all'ufficiale e che in combattimento, in situazioni particola…
Art. 130. La promozione per merito di guerra e' conferita all'ufficiale e che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore. Ai fini della promozione per merito di guerra non e' richiesto il compimento di periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco. La promozione per merito di guerra, decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme che la determino' La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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