Legge 1137/1955
Art. 128 — Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limita…
Art. 128. Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell'art. 117. L'avanzamento ha luogo ad anzianita', con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria. Gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianita' con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli, ufficiali di complemento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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