Legge 1137/1955
Art. 122 — Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanen…
Art. 122. Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, puo' essere conferito, rispettivamente, il grado di generale di armata, di ammiraglio di armata, e di generale di armata aerea, prescindendo dall'ordine di anzianita'. Il conferimento del grado suddetto e' effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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