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Legge 1137/1955

Art. 118 — L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in …

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/118parte di Legge 1137/1955
Art. 118. L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, d'imbarco prescritti, rispettivamente, dall'articolo 38, primo comma, e dall'art. 109, primo comma, o, eventualmente, il periodo di servizio richiesto dall'art. 109, secondo comma.

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