Legge 1137/1955
Art. 10 — I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo,…
Art. 10. I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a dette Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra Amministrazione per incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento. Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o di Capo di Stato maggiore della difesa. Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro. I componenti delle Commissioni intervengono soltanto nella valutazione degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito. I componenti delle Commissioni si pronunziano con votazione segreta. Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto a voto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 10.
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