Legge 599/1954
Art. 96 — Alla copertura dell'onere, di lire 725 milioni, che nell'esercizio finanziario 1953-54 derivera' dall'attuazi…
Art. 96. Alla copertura dell'onere, di lire 725 milioni, che nell'esercizio finanziario 1953-54 derivera' dall'attuazione della presente legge, sara' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate: capitolo n. 26. . . . . . . . L. 53.500. capitolo n. 151 . . . . . . . L. 106.760. capitolo n. 183 . . . . . . . L. 80.200. capitolo n. 190 . . . . . . . L. 30.400. capitolo n. 245 . . . . . . . L. 48.140. capitolo n. 271 . . . . . . . L. 406.000. L'onere derivante dalla presente legge a carico l'esercizio 1954-55 sara' fronteggiato con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il suddetto esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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