Legge 599/1954
Art. 89 — Il ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della Marina, istituito con l'art
Art. 89. Il ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della Marina, istituito con l'art. 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, e' soppresso. I sottufficiali ascritti al soppresso ruolo continuano ad essere trattenuti in servizio secondo le norme contenute nell'art. 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, e successive modificazioni. I sottufficiali trattenuti in servizio ai sensi del comma precedente sono considerati in servizio permanente. Ad essi non sono pero' applicabili le disposizioni dell'art. 24 della presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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