Open·Parlamento
HomeNormeLegge 599/1954Art. 89
Legge 599/1954

Art. 89 — Il ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della Marina, istituito con l'art

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/89parte di Legge 599/1954
Art. 89. Il ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della Marina, istituito con l'art. 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, e' soppresso. I sottufficiali ascritti al soppresso ruolo continuano ad essere trattenuti in servizio secondo le norme contenute nell'art. 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, e successive modificazioni. I sottufficiali trattenuti in servizio ai sensi del comma precedente sono considerati in servizio permanente. Ad essi non sono pero' applicabili le disposizioni dell'art. 24 della presente legge.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 599/1954 · fonte Normattiva ↗

← Art. 88 Art. 90 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.