Legge 599/1954
Art. 82 — Il sottufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per…
Art. 82. Il sottufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che superi il limite massimo dei due anni nel quinquennio stabilito dal primo comma dell'art. 16, rimane in tale posizione fino al termine del periodo suddetto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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