Legge 599/1954
Art. 79 — Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in serviz…
Art. 79. Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da sergente maggiore a maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, e gradi corrispondenti, che si trovino nelle seguenti condizioni: per l'Esercito, i sottufficiali, esclusi quelli del l'Arma dei carabinieri, in carriera continuativa, e i sottufficiali dell'Arma predetta vincolati a rafferma; per la Marina, i sottufficiali di carriera e i sottufficiali del ruolo riassunti; per l'Aeronautica, i sottufficiali vincolati a ferma di durata non inferiore a quattro anni o vincolati a rafferma e i sottufficiali conservati in carriera dopo avere ultimato la rafferma.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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