Legge 599/1954
Art. 76 — In caso di corresponsabilita' tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinar…
Art. 76. In caso di corresponsabilita' tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Il Ministro, fino a quando non sia convocato il Consiglio di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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