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Legge 599/1954

Art. 76 — In caso di corresponsabilita' tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinar…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/76parte di Legge 599/1954
Art. 76. In caso di corresponsabilita' tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Il Ministro, fino a quando non sia convocato il Consiglio di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

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