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Legge 599/1954

Art. 73 — Il sottufficiale puo' farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente del…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/73parte di Legge 599/1954
Art. 73. Il sottufficiale puo' farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non puo' rifiutarsi. Il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della Commissione di disciplina, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 70. L'ufficiale difensore e' vincolato al segreto d'ufficio.

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