Legge 599/1954
Art. 70 — Non possono far parte della Commissione di disciplina: a) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il sottu…
Art. 70. Non possono far parte della Commissione di disciplina: a) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il sottufficiale prestava servizio allorche' commise i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trovi alla data di convocazione della Commissione di disciplina; b) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali; c) l'ufficiale che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio penale o Commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti; d) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso; e) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso; f) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica, al gabinetto del Ministro, alle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per la Difesa, e gli ufficiali alle dirette dipendenze dei Segretari generali; g) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari; h) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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