Open·Parlamento
HomeNormeLegge 599/1954Art. 59
Legge 599/1954

Art. 59 — Gli impieghi civili, che i sottufficiali possono conseguire ai sensi dell'art

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/59parte di Legge 599/1954
Art. 59. Gli impieghi civili, che i sottufficiali possono conseguire ai sensi dell'art. 57, sono i seguenti: a) nell'Amministrazione della Difesa: per i sottufficiali dell'Esercito, tutti i posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio militare e tutti i posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine presso l'Amministrazione centrale, servizi dell'Esercito; per i sottufficiali della Marina, tutti i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina; per i sottufficiali dell'Aeronautica, i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi dell'Aeronautica; b) in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle Ferrovie ed esclusa l'Amministrazione della pubblica sicurezza, un terzo dei posti di applicato o equiparato nel personale di gruppo C. I posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio militare rimasti vacanti per mancanza di aspiranti sono coperti mediante pubblico concorso. Qualora rimangano vacanti posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine per i servizi dell'Esercito e nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina, si provvede ai sensi dell'art. 20 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. I posti di applicato o equiparato di cui alla lettera b) sono ripartiti dall'Amministrazione della Difesa tra i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. I sottufficiali nominati all'impiego nei posti anzidetti sono collocati in ruolo intercalandoli, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altra provenienza promossi o nominati al grado di applicato o equiparato.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 599/1954 · fonte Normattiva ↗

← Art. 58 Art. 60 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.