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Legge 599/1954

Art. 57 — Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permane…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/57parte di Legge 599/1954
Art. 57. Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma puo' entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande.

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