Legge 599/1954
Art. 51 — Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'eta' indicata nella tabel…
Art. 51. Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'eta' indicata nella tabella B annessa alla presente legge. Tali obblighi sono: prestare, dopo conseguita la nomina, il periodo iniziale di servizio eventualmente richiesto dalle leggi di reclutamento; rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione; frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate; rispondere alle chiamate di controllo. In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorche' abbia superato l'eta' prevista nel primo comma, e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 599/1954 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.