Legge 599/1954
Art. 41 — Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale t…
Art. 41. Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 40, eccettuata la perdita del grado, e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se trattisi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 599/1954 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.