Legge 599/1954
Art. 35 — Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio…
Art. 35. Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente. Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) b) e c) dell'articolo 28. Il sottufficiale e' collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 28; altrimenti e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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