Legge 599/1954
Art. 27 — Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di eta' indicato nella tabella A …
Art. 27. Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge; salvo che, rivestendo il grado massimo, non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 24. Per il sottufficiale del ruolo speciale il limite di eta' e' di anni sessanta, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto all'eta' predetta in applicazione del disposto del terzo comma dell'art. 24, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si considera egualmente avvenuta per eta' ad ogni effetto, salvo quanto disposto nel comma secondo dell'art. 32. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per eta' e' collocato nella riserva.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- L. 212/05 — Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Eserautoritativoha disposto (con l'art. 77, comma 1) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 27.
Modifica · 1
- L. 447/06 — Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e del l'Aeronautica e nuovi orautoritativoha disposto (con l'art. 8, comma 2) la modifica dell'art. 27, comma 1.
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