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Legge 599/1954

Art. 23 — Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la meta' dello stipendio e degli altri assegni di cara…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/23parte di Legge 599/1954
Art. 23. Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la meta' dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego e' computato per meta'.

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