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Legge 599/1954

Art. 17 — Il sottufficiale in aspettativa puo', in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato i…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/17parte di Legge 599/1954
Art. 17. Il sottufficiale in aspettativa puo', in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purche' idoneo a servizio incondizionato. Il sottufficiale in aspettativa per infermita', conmpreso nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio. Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, e' richiamato in servizio.

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