Legge 113/1954
Art. 95 — In tempo di guerra, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui al precedente titolo VIII, s…
Art. 95. In tempo di guerra, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui al precedente titolo VIII, salvo quanto stabilito dai commi che seguono. Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unita' corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a Consiglio di disciplina, la competenza a formare e a convocare il Consiglio spettano ai comandanti suddetti. Nei casi previsti dall'art. 76 e dall'art. 77, secondo comma, il Ministro, per la formazione del Consiglio di disciplina, puo' designare anche uno dei comandanti predetti. Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unita' corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, il Ministro puo' delegare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare il Consiglio di disciplina. Per gli ufficiali di cui ai due commi precedenti il Consiglio di disciplina e' composto di cinque membri, scelti dall'autorita' cui spetta di formare il Consiglio tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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