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Legge 113/1954

Art. 77 — Le autorita' militari indicate ai primi due commi dell'art

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/77parte di Legge 113/1954
Art. 77. Le autorita' militari indicate ai primi due commi dell'art. 75, e il Ministro nei casi preveduti dai commi terzo e quarto dello stesso art. 75 e dall'art. 76, decidono, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, se all'ufficiale debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 73 o se l'ufficiale medesimo debba essere deferito al Consiglio di disciplina per eventuale perdita del grado per rimozione. Ove le autorita' militari di cui ai primi due commi dell'art. 75 ritengano che all'ufficiale debba essere inflitta la sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado, ne fanno proposta al Ministro, il quale puo' anche deferire l'ufficiale al Consiglio di disciplina. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

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