Legge 113/1954
Art. 63 — L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti…
Art. 63. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta': 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado; 70 anni se colonnello o grado corrispondente; 66 anni se tenente colonnello o maggiore, o gradi corrispondenti; 62 anni se ufficiale inferiore. Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto e' di: 65 anni se capitano; 63 anni se ufficiale subalterno.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 490/12 — Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiautoritativoha disposto (con l'art. 36) la modifica dell'art. 63.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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