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Legge 113/1954

Art. 63 — L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/63parte di Legge 113/1954
Art. 63. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta': 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado; 70 anni se colonnello o grado corrispondente; 66 anni se tenente colonnello o maggiore, o gradi corrispondenti; 62 anni se ufficiale inferiore. Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto e' di: 65 anni se capitano; 63 anni se ufficiale subalterno.

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