Legge 113/1954
Art. 54 — Per l'ufficiale in congedo della Marina non e' ammesso trasferimento da corpo a corpo
Art. 54. Per l'ufficiale in congedo della Marina non e' ammesso trasferimento da corpo a corpo. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica non e' ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 61 della presente legge e i casi indicati dalle leggi di ordinamento e di reclutamento.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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