Legge 113/1954
Art. 50 — L'ufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio, d'autorita', secondo le norme e nei casi previsti …
Art. 50. L'ufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio, d'autorita', secondo le norme e nei casi previsti dalla presente legge. Puo' anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il richiamo a domanda con assegni ha luogo con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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