Legge 113/1954
Art. 47 — L'ufficiale in congedo e' assegnato a comandi, unita', truppe, servizi, di prima linea o ausiliari o territor…
Art. 47. L'ufficiale in congedo e' assegnato a comandi, unita', truppe, servizi, di prima linea o ausiliari o territoriali, in relazione all'eta', alle condizioni fisiche e alla capacita' professionale secondo le norme contenute nelle leggi di ordinamento.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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