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Legge 113/1954

Art. 47 — L'ufficiale in congedo e' assegnato a comandi, unita', truppe, servizi, di prima linea o ausiliari o territor…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/47parte di Legge 113/1954
Art. 47. L'ufficiale in congedo e' assegnato a comandi, unita', truppe, servizi, di prima linea o ausiliari o territoriali, in relazione all'eta', alle condizioni fisiche e alla capacita' professionale secondo le norme contenute nelle leggi di ordinamento.

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