Legge 113/1954
Art. 40 — L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado per insufficienza di qualita' morali, di carattere, intellettual…
Art. 40. L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado per insufficienza di qualita' morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto. L'adozione del relativo provvedimento e' subordinata: a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta e' formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e del Capo di stato maggiore della Difesa; b) alla determinazione del Ministro su proposta delle autoirita' gerarchiche da cui dipende l'ufficiale, se si tratti di ufficiale di altro grado. La determinazione e' adottata previo parere delle commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 113/1954 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.