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Legge 113/1954

Art. 37 — Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'art

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/37parte di Legge 113/1954
Art. 37. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'art. 36 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo. Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

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