Open·Parlamento
HomeNormeLegge 113/1954Art. 23
Legge 113/1954

Art. 23 — L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale e' disposta, salvo l'aspettativa per prigio…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/23parte di Legge 113/1954
Art. 23. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale e' disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 113/1954 · fonte Normattiva ↗

← Art. 22 Art. 24 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.