Legge 113/1954
Art. 23 — L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale e' disposta, salvo l'aspettativa per prigio…
Art. 23. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale e' disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 113/1954 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.