Legge 113/1954
Art. 19 — E' idoneo al servizio incondizionato l'ufficiale le cui condizioni fisiche gli consentono di prestare servizi…
Art. 19. E' idoneo al servizio incondizionato l'ufficiale le cui condizioni fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per gli ufficiali della Marina. Per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneita' al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo. L'idoneita' al servizio incondizionato e' accertata periodicamente dagli organi e con le modalita' stabiliti dai regolamenti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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