Legge 113/1954
Art. 14 — Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianita',…
Art. 14. Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianita', in ruoli distinti secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Gli ufficiali in servizio permanente non possono essere trasferiti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi il trasferimento e' effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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